Sia nell’ordinamento francese che italiano, l’agente di commercio ha diritto ad un’indennità di clientela in caso di risoluzione del contratto, la c.d « indennità di clientela ».
L’agente perde questo diritto in caso di risoluzione di propria iniziativa e in caso di colpa grave.
Finora la Corte di Cassazione francese riteneva che la colpa grave commessa durante l’esecuzione del contratto potesse essere invocata dopo l’invio della lettera di risoluzione del contratto, se i fatti erano stati scoperti successivamente.(Cass. com., 1er juin 2010, n° 09-14.115 – Cass. com., 24 nov. 2015, n° 14-17.747– Cass. com., 19 juin 2019, n° 18-11.727)
Ormai, è finito.
Il 16 novembre 2022, la Corte di cassazione francese ha compiuto una vera e propria svolta nella giurisprudenza allineandosi al diritto europeo e, in particolare, agli articoli 17, paragrafo 3, e 18 della direttiva europea n. 86/653/CEE del 18.12.1986 sugli agenti commerciali nonché alla giurisprudenza della CGUE ((CJUE, 28 oct. 2010, aff. C-203/09, Volvo Car Germany GmbH, pts 38, 42 et 43. – CJUE, 19 avr. 2018, aff. C-645/16, CMR c/ Demeures terre et tradition SARL)
In questa decisione, la Corte di Cassazione non ha ritenuto che l’agente commerciale non avesse commesso una colpa grave.
Ha ritenuto che tale colpa grave, scoperta a posteriori, non fosse il motivo della risoluzione del contratto e non esentasse dal pagamento dell’indennità di clientela.
Da ricordarsi:
Per essere un motivo di mancato pagamento dell’indennità di clientela, la colpa grave dell’agente commerciale deve essere menzionata nella lettera di recesso ed essere la ragione (o una delle) della fine del contratto.
Cosa fare:
Prendere cura della redazione della lettera di recesso e non esitare a contattarci se hai dei dubbi durante la redazione o dopo della ricezione della stessa 😉