Al termine di un contratto di agenzia, si pone sempre la questione del pagamento dell’indennità di clientela.
Si tratta di una controversia frequente presso i tribunali francesi ed italiani.
2 recenti sentenze della Corte d’Appello francese hanno modificato la valutazione biennale dell’indennità di clientela che un agente di commercio può ricevere al termine del contratto secondo il diritto francese.
Diamo uno sguardo!
Il principio
I tribunali francesi riconoscono un’indennità equivalente a 2 anni di provvigioni calcolate sulla media degli ultimi 3 anni.
Si tratta di una valutazione che creata dai giudici, in quanto il Codice di Commercio francese non specifica alcun valore (diversamente delle norme europea e italiana).
- 2 anni non sono più automatici!
Valutazione in concreto e limitazione a 1 anno
La Corte d’Appello di Poitiers ha limitato l’indennità di clientela a 1 anno di provvigione nel contesto di un rapporto contrattuale di 4 anni.
Per giustificare questa limitazione sono stati utilizzati diversi criteri:
– L’assenza di una clausola di non concorrenza nel contratto dell’agente.
– La presenza di altre aziende concorrenti che operano nello stesso settore.
– Possibilità concrete per l’agente di commercio di riqualificarsi.
Corte d’Appello di Poitiers 12.12.2023 n. 23/00726
- Clienti procacciati dal preponente = nessun compenso!
La Corte d’Appello di Versailles ha stabilito che se il preponente fornisce la maggior parte della clientela, l’agente di commercio non ha diritto a ricevere un’indennità di clientela.
In questo caso particolare, il rapporto è durato 15 anni e si è discusso se il contratto dovesse essere qualificato come agente di commercio o come agente immobiliare, nonchè sul recesso brutale (la Corte ha stabilito che un preavviso di 8 mesi era sufficiente).
Ciò che ci interessa è il ragionamento: si riconosce che il lavoro di prospezione dell’agente ha sviluppato la base di clientela, ma le prove presentate dimostrano che la base di clientela è stata fornita dal preponente (le filiali bancarie).
Corte d’appello di Versailles, 11.01.2024 n. 21/01375
Punti chiave
In entrambe le decisioni, le Corti d’Appello francese hanno ribadito che la valutazione biennale dell’indennità di clientela è una prassi e non un diritto assoluto che il giudice si riserva di valutare e modificare.
Queste decisioni ribadiscono inoltre l’importanza di una valutazione caso per caso, che tenga conto delle caratteristiche specifiche di ciascuna situazione contrattuale.
È quindi essenziale che l’agente di commercio e il preponente prevedano la possibilità della fine del contratto e gestiscano nel modo più efficace possibile le eventuali controversie che potrebbero insorgere.